mercoledì 18 febbraio 2015

Avrò Cura di Te

Benessere, qualità di vita e cura.
Adolescenti e giovani adulti nei reparti di onco-ematologia pediatrica.

Le malattie onco-ematologiche rappresentano la seconda causa di morte tra i giovani definiti come “adolescenti e giovani adulti” tra i 16 e i 25-30 anni, affetti da patologie onco-ematologiche, con risultati terapeutici nettamente inferiori rispetto a quelli ottenuti in età pediatrica, in età adulta e nei confronti degli anziani. Nel caso degli adolescenti e dei giovani adulti la “cura” (intesa come somministrazione di trattamenti farmacologici che permettano un miglioramento degli indici di sopravvivenza) è inscindibile dal “prendersi cura” (care) della persona in senso olistico: attenzione alla qualità di vita e al “benessere” fisico. Questa constatazione ha favorito attività e iniziative che fanno sì che la vita entri a pieno titolo dentro i reparti d’ospedale, dando risalto non solo ad aspetti “assistenziali”, ma anche a quelli spirituali e di relazionalità creativa: art design, teatro, musica. L’obiettivo delle conferenze è creare una nuova sensibilità che dia forma a una cittadinanza
scientifica responsabile, consapevole e partecipata, rivolta a un pubblico molto ampio che comprenda, oltre agli operatori del settore medicosanitario, anche i cittadini, i professionisti, gli imprenditori e tutti coloro che promuovono attività sociali e di sostegno ai giovani pazienti,
anche attraverso le forme dell’agire “filantropico”, mirato e/o basato sul crowdfunding.


mercoledì 10 aprile 2013

Raccolta fondi 7 febbraio - Convegno ricerca Clinica e Persona

La raccolta fondi comincerà il 7 febbraio col convegno ricerca Clinica e Persona che si terrà in Aula Prodi a San Giovanni in Monte a partire dalle ore 9 con una donazione diretta all’Associazione oppure potrà essere attuata con un versamento presso la BCC di Castenaso che ha generosamente aderito alla prima raccolta fondi dedicata ai nostri amici a quattro zampe permettendoci la creazione di un conto ad hoc:
Associazione GRANDEGiù - For love and Care, presso BCC Castenaso
IBAN: IT61B0847237070000000090176

Se vi fa piacere potete anche donare il 5 per mille all'ASSOCIAZIONE GRANDEGIU' for Love and Care
Codice Fiscale 92075710407
Vi saremmo molto grati

Un abbraccio a tutti
Giuliana Gemelli
Presidente Associazione GrandeGiù for Love and Care

GRANDEGIU' E LESLEY

MINNIEGIULIA

STATUTO ASSOCIAZIONE GRANDEGIU'

S T A T U T O dell'"ASSOCIAZIONE GRANDE GIU' FOR LOVE AND CARE ONLUS" con sede in Forlì.

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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita un'Associazione avente i caratteri di "Organizzazione non  lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) denominata "ASSOCIAZIONE GRANDE GIU'  FOR LOVE AND CARE ONLUS". 
2. L'Associazione ricorda Giulia Gramellini, chiamata "Grande Giù" dagli amici e prematuramente scomparsa. Intende attuare il testamento spirituale di "Grande Giù", ispirato agli ideali ed interessi che hanno contraddistinto la sua breve vita. 
3. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 
4. L'Associazione ha sede in Forlì. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative nel territorio 
nazionale. 

ARTICOLO 2 - NATURA E SCOPO 

1. L'Associazione è, a seguito del riconoscimento, persona giuridica privata senza scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel territorio nazionale. 
  
2. L'Associazione ha lo scopo di: 
a) prendersi cura degli animali, segnatamente cani e cavalli, in particolare  realizzando strutture, attuando iniziative e formando il personale che interagisca con essi, al fine di migliorarne le condizioni di salute e di  vita; 
b) collaborare a centri di sostegno per l'attività fisica di giovani pazienti affetti da patologie gravi e ricoverati in strutture ospedaliere; 
c) collaborare a programmi di aiuto per giovani affetti da patologie gravi in fase terminale, volti a fornire un sostegno psicologico; 
d) favorire la formazione di giovani medici, con particolare riferimento alle tematiche inerenti il profilo del ricercatore clinico. 

ARTICOLO 3 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'assenza di scopo di lucro connota il perseguimento dello scopo e la realizzazione di ogni attività dell'Associazione. 
2. Tutte le cariche sono gratuite. 
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali agli associati ed ai titolari o componenti degli Organi dell'Associazione, sia durante la vita dell'organismo, sia all'atto del suo scioglimento. 
4. Gli utili od avanzi di gestione sono destinati al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2, comma 2. 

ARTICOLO 4 - ATTIVITA'  

1. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, svolgendo le attività indicate, a titolo esemplificativo, dal presente articolo, nonché le attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
2. Lo scopo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è perseguito, tra l'altro, attraverso le seguenti attività: 
a) valorizzazione del campo di sgambatura nel Comune di San Lazzaro di 
Savena (BO), mediante iniziative ed eventi; 
b) realizzazione di un "orto dell'amore" secondo il modello degli orti solidali per la coltura di carote, legumi ed altri alimenti aventi un effetto benefico sulla salute di cani e cavalli, in area indicata dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito di accordi od intese con altri soggetti pubblici o privati; 
c) formazione di "grooms", secondo il modello già diffuso in altri Paesi, affinché tale figura professionale contribuisca al benessere del cavallo, in collaborazione con altri enti di natura pubblica o privata. Il "groom" può essere scelto tra categorie svantaggiate, con finalità di inclusione sociale, e può svolgere attività a favore della collettività o di parte di essa, come ad esempio l'ippoterapia. 
3. Lo scopo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è realizzato mediante la definizione di progetti e programmi da svolgersi a sostegno di giovani pazienti nell'ambito di strutture ospedaliere e/o di ricovero, previo accordo con le strutture medesime. 

4. Lo scopo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), può essere perseguito in collaborazione con enti di cura o di ricerca italiani e stranieri. 
5. L'Associazione promuove altresì la raccolta di fondi da persone fisiche o giuridiche, destinati alle finalità di cui all'articolo 2. 
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse, nei limiti stabiliti dalla legge. 

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO 
  
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. 
2. Il patrimonio può essere successivamente incrementato da donazioni, lasciti, erogazioni e qualsiasi forma di liberalità espressamente destinata ad incrementare il patrimonio stesso, ovvero non di modico valore, ovvero priva di destinazione specifica. 

ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE 

1. Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito dai redditi del patrimonio, dalle quote associative, nonché da contributi, finanziamenti, erogazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio, ovvero di modico 
valore. 
2. Il fondo di gestione è impiegato per le spese di funzionamento dell'Associazione e per l'attività volta a realizzarne lo scopo, salvo quanto previsto al comma 3.  
3. Il fondo di gestione comprende contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, erogati per finanziare specifiche iniziative rientranti nello scopo dell'Associazione. 

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI 

1. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, nonché coloro la cui domanda, redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione, sia stata da questo accettata. 
2. La decisione in ordine all'ammissione è insindacabile. 
3. Gli associati, condividendo gli scopi dell'Associazione, versano la quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipano e collaborano, anche attivamente, alle attività associative e possono mettere a disposizione della stessa la loro esperienza e professionalità. 
4. Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. 
5. In caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi, l'associato è escluso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 
6. In caso di comportamento contrario allo scopo dell'Associazione o di indegnità, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea. 
 7. L'associato che per qualsiasi causa cessi di fare parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio di essa. 
8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 

ARTICOLO 8 - ASSOCIATI ONORARI 

1. Le persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti nei confronti dell'Associazione possono essere nominate associati onorari dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. 
2. Gli associati onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione ed alle sedute dell'Assemblea. 

ARTICOLO 9 - ORGANI 

1. Sono organi dell'Associazione: 
a) l'Assemblea; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) il Vice presidente. 
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA 

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati. 
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 
3. La convocazione avviene per mezzo di messaggio di posta elettronica recante l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta. 
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un segretario della seduta. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive con il Presidente. 
5. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. 
6. Le riunioni si svolgono, e le deliberazioni sono assunte, con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile. 
7. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario. 
8. L'Assemblea approva i bilanci preventivi e consuntivi, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, delibera l'esclusione degli associati nel caso di cui all'articolo 7, comma 5, le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
COMPOSIZIONE, NOMINA, FUNZIONAMENTO. 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici membri. 
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo e dura in carica a tempo indeterminato. Salvo revoca i successivi Consigli sono nominati ai sensi del comma 3. 
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che venga a mancare per qualsiasi causa viene sostituito dal Consiglio su proposta del Presidente ed a scrutinio segreto, salva ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva. 
4. I componenti il Consiglio sono scelti tra associati dotati di onorabilità e professionalità in qualsivoglia settore. 
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante messaggio di posta elettronica recante l'ordine del giorno, da recapitarsi entro cinque giorni dalla seduta ogniqualvolta il Presidente stesso ne ravvisi la necessità. 
6. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni relative sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
7. Le riunioni sono verbalizzate sommariamente a cura del segretario. 

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. FUNZIONI 

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso esercita le funzioni conferitegli dal presente Statuto e quelle non riservate ad altri organi o soggetti. 
 2. Il Consiglio di Amministrazione: 
a) elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente; b) ammette gli associati; 
c) stabilisce annualmente la quota associativa; 
d) esclude gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative ai sensi dell'articolo 7, comma 5; 
e) decide sulle attività dell'Associazione; 
f) nomina il Segretario; 
g) decide in merito alla collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; 
h) decide in merito all'amministrazione del patrimonio ed all'investimento del medesimo; 
i) sostituisce i componenti del Consiglio di Amministrazione cessati dalle 
funzioni per qualsiasi causa; 
l) revoca i componenti del Consiglio stesso, in caso di inadempimento dei propri obblighi o di inosservanza della legge e del presente statuto, nonché dei principi ispiratori del medesimo.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE 

1. Il primo Presidente è indicato nell'atto costitutivo e dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia. Alla cessazione delle funzioni subentra il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 2. I successivi Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei componenti stessi ed a scrutinio segreto, e durano in carica cinque anni. 

2. Il Presidente: 
a) è il legale rappresentante dell'Associazione; 
b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; 
c) è garante dell'osservanza della legge e dello statuto; 
d) cura l'adempimento delle decisioni degli organi associativi e garantisce lo svolgimento delle loro funzioni, coadiuvato eventualmente dal Segretario; 
e) stabilisce ed intrattiene, anche in collaborazione con altri membri del Consiglio di Amministrazione, rapporti con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati al perseguimento dello scopo 
dell'Associazione; 
f) svolge ogni altra attribuzione a lui attribuita dal presente statuto. 

ARTICOLO 14 - VICE PRESIDENTE 

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. 
2. Il primo Vice Presidente è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia. I successivi Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei componenti stessi ed a scrutinio segreto, e durano in carica cinque anni. 

ARTICOLO 15 - SEGRETARIO 

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, un Segretario che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. 
2. Il Segretario è scelto all'interno od all'esterno del Consiglio di Amministrazione, tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 4. 
3. Il Segretario può essere revocato con la stessa maggioranza prevista per la nomina in caso di gravi violazioni della legge o dello statuto, ovvero di gravi inadempienze. 
4. In caso di cessazione dalle sue funzioni per qualsiasi causa, il Segretario è tempestivamente sostituito dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste per la nomina. Il Segretario che subentra rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Segretario cessato. 
5. In caso di assenza od impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Presidente. 
6. Il Segretario collabora con il Presidente alla redazione degli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, all'esecuzione delle decisioni degli organi dell'Associazione ed alla complessiva attività della medesima, secondo le indicazioni impartite dal Presidente. 
7. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui non ne sia componente, vi partecipa con voto consultivo. 

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO 

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e da questa approvati, rispettivamente, entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. 

ARTICOLO 17 - DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO 

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle loro funzioni, ai componenti degli organi associativi sono assicurati i diritti di informazione sull'attività dell'Associazione e di accesso ai documenti della medesima. 

ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ARTICOLO 19 - DURATA 
  
1. L'Associazione ha durata illimitata. 

ARTICOLO 20 - NORMA FINALE 

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni riconosciute e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

F.to: Giuliana Gemelli 
" Maurizio Gramellini 
" Paolo Palenzona 
" Laura Adriana Olivetti 
" Amadori Giorgio 
" Amadori Jonathan 
" Maria Chiara Prele 
" GIORGIO OLIVERI Notaio